BONUS ASSUNZIONALE GIOVANI

Chi può presentare domanda?

I datori di lavoro privati che assumono personale dal 31 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo.

A chi spetta l’esonero?

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

  • hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

Cumulabilità

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, introdotta dalla riforma dell’Irpef.

A quanto ammonta il contributo ottenibile?

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

  • nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
  • nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore per i datori di lavoro privati che invece assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna .

Presentazione delle domande

1.La domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti, infatti le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

2. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.

3. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di
somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è
assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla stipula del
contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo e per comunicare all’INPS,
attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del
contratto che dà titolo all’incentivo.

Come avviene l’erogazione del contributo?

A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.